IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

                      IL MINISTRO DELLA DIFESA

                                  e

          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Vista  la  legge  costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1, recante lo
«Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  e  in  particolare l'art. 59 che dispone la delega alle regioni
delle   funzioni   amministrative   sul   demanio   marittimo  quando
l'utilizzazione  prevista  abbia  finalita'  turistiche e ricreative,
escludendo  dalla  indicata  delega  i  porti e le aree di preminente
interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello
Stato ed alle esigenze della navigazione marittima;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21
dicembre 1995 recante «Identificazione delle aree demaniali marittime
escluse  dalla  delega  alle regioni a norma dell'art. 59 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616»;
  Visto il decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, recante «Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia  concernenti  il  trasferimento  di  funzioni  in  materia  di
viabilita' e trasporti e, in particolare:
   l'art.  9  che  dispone, al comma 2, il trasferimento alla regione
Friuli-Venezia  Giulia  delle  funzioni relative alle concessioni dei
beni  del  demanio  marittimo  e  di  zone  del mare territoriale per
finalita'  diverse  da  quelle di approvvigionamento energetico e che
tale  conferimento  non  opera  nei  porti  finalizzati  alla  difesa
militare  ed  alla  sicurezza  dello  Stato,  nei  porti di rilevanza
economica   nazionale   ed  internazionale,  nonche'  nelle  aree  di
preminente interesse nazionale individuate con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri   21  dicembre  1995,  e  successive
modificazioni;
   l'art.  11  che  dispone,  al  comma  2, che «entro sei mesi dalla
entrata  in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del
Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Regione,
all'identificazione  delle  aree dei porti internazionali e nazionali
nelle  quali  opera  il  trasferimento  alla  regione  delle funzioni
relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime»;
  Vista  la  legge  28  gennaio  1994, n. 84, recante «Riordino della
legislazione  in  materia  portuale»,  ed in particolare l'art. 4 che
definisce  la  classificazione  dei  porti in categorie e classi e le
relative  funzioni,  nonche'  i  criteri  per  individuare i porti di
rilevanza economica nazionale ed internazionale e quelli di rilevanza
economica regionale ed interregionale;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
«Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997,  n.  59»,  e in particolare l'art. 10 che stabilisce che
«con  le  modalita'  previste  dai  rispettivi  statuti si provvede a
trasferire  alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome
di  Trento  e  Bolzano,  in  quanto  non attribuite, le funzioni ed i
compiti  conferiti  dal  presente  decreto legislativo alle regioni a
statuto ordinario»;
  Vista  la  legge  23  agosto  2004,  n.  239, recante «Riordino del
settore  energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  energia»  ed, in particolare,
l'art. 1, comma 7, dove si stabilisce che sono esercitati dallo Stato
i  compiti  e le funzioni amministrative inerenti l'utilizzazione del
pubblico demanio delle zone del mare territoriale per le finalita' di
approvvigionamento di fonti di energia;
  Visti  il  Codice  della  navigazione  ed  il  Regolamento  per  la
navigazione marittima;
  Preso atto che non e' intervenuto, in attuazione di quanto previsto
all'art. 4 della citata legge n. 84/1994, il decreto del Ministro dei
trasporti  per  la determinazione delle caratteristiche dimensionali,
tipologiche  e  funzionali  delle  categorie  e  classi di porti, ivi
prevista, e l'appartenenza alle stesse dei singoli scali;
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  21  dicembre  1995  ha  incluso  fra  le aree di preminente
interesse  nazionale  anche  i porti e che si rende necessario, oltre
che  opportuno,  in  assenza della specifica individuazione di cui al
citato  art.  4  della  legge  n.  84/1994,  inserire tra le aree del
demanio  marittimo  e  del  mare territoriale di preminente interesse
nazionale  anche  i  porti che hanno rilevanza economica nazionale ed
internazionale;
  Considerato,   altresi',   opportuno  indicare,  nell'ambito  delle
predette aree, anche i porti finalizzati alla difesa militare ed alla
sicurezza  dello Stato, comunque esclusi dal conferimento di funzioni
alle  regioni  ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° aprile
2004, n. 111;
  Considerato  che  il Ministero della difesa esercita le funzioni di
esclusiva  competenza  attinenti  alla  difesa  militare  nelle  aree
marittime  delle  acque interne e territoriali, anche con riferimento
alla   liberta'   di   navigazione  indispensabile  allo  svolgimento
dell'attivita'  operativa  delle  unita' militari ed all'applicazione
dei vigenti accordi internazionali;
  Considerato  che la puntuale individuazione per talune tipologie di
aree, beni o manufatti si presenta complessa e con caratteristiche di
rigidita'  in relazione all'evolversi delle esigenze e che, pertanto,
sia  al fine di semplificare il procedimento che di addivenire ad una
procedura  che  garantisca  la  piena  e  chiara conoscibilita' delle
competenze,  si  e'  ritenuto opportuno procedere anche attraverso la
definizione  di  specifiche categorie e la successiva redazione di un
elenco regionale da concordare con la regione stessa;
  Tenuto  conto  del Protocollo d'intesa in ordine alla revisione del
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995
sottoscritto,  in  fase istruttoria, tra il Ministero dei trasporti e
la regione Friuli-Venezia Giulia in data 23 ottobre 2006;
  Visti  il  citato protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero
dei  trasporti  e la regione Friuli-Venezia Giulia in data 23 ottobre
2006, la delibera della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia n.
3157   del  14  dicembre  2007,  la  nota  della  Direzione  centrale
pianificazione  territoriale,  energia, mobilita' e infrastrutture di
trasporto  della  stessa  Regione  e  la  nota  21  dicembre 2007 del
Ministero  della  difesa  con  cui, relativamente all'esercizio delle
funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime per
quanto  concerne  il  porto  di  Monfalcone  in  attuazione di quanto
previsto  all'art.  11,  comma  2,  del decreto legislativo 1° aprile
2004,   n.   111,  le  predette  amministrazioni  prendono  atto  che
all'esercizio  delle  su richiamate funzioni provvede direttamente la
Regione;
  Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;
  Acquisito  in  data  20  marzo  2008  il  parere  della  Conferenza
unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia
e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
giugno 2008 recante delega al Ministro per i rapporti con le regioni,
all'art. 1, lettera f), per l'elaborazione di provvedimenti di natura
normativa  ed  amministrativa  concernenti  le  regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  anche  con  riguardo alle norme di
attuazione degli statuti e all'art. 2, lettera d), per la definizione
delle  iniziative  inerenti  all'attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  e  agli  adempimenti  ad esso conseguenti, con
particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

                              Decreta:

                               Art. 1.


                      Ambito del provvedimento

  1.  Ai  fini  e  per  gli  effetti  dell'art.  59  del  decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 9 del
decreto   legislativo   1°   aprile  2004,  n.  111,  comma  2,  sono
individuate, nella regione Friuli-Venezia Giulia, le aree del demanio
marittimo  e  del mare territoriale di preminente interesse nazionale
in  relazione  agli  interessi  della  sicurezza  dello Stato e delle
esigenze   della   navigazione  marittima,  riportate  negli  elenchi
allegati   A   e   B   che  formano  parte  integrante  del  presente
provvedimento.
  2.  Ai  fini  e  per gli effetti dell'art. 11, comma 2, del decreto
legislativo  1  aprile  2004,  n.  111, sono esercitate dalla regione
Friuli-Venezia  Giulia  le  funzioni  relative alla concessione sulle
aree  demaniali  marittime  nell'ambito  del  porto di Monfalcone, ad
esclusione  di  quelle  identificate negli elenchi A e B allegati, di
cui    al    precedente    comma    1,    e   di   quelle   destinate
all'approvvigionamento energetico.